La Figura Professionale
Chi siamo
I Consulenti del Lavoro in Italia sono circa 23.000, hanno 70.000 dipendenti, amministrano 1.000.000 aziende con 7 milioni di addetti; gestiscono personale dipendente per un monte retribuzioni di circa 100.000 miliardi all’anno, redigono 1.200.000 dichiarazioni dei redditi ed esercitano funzioni di conciliazione o di consulenza di parte o di consulenza tecnica del giudice in oltre 100.000 vertenze di lavoro.
Nella graduatoria dei liberi professionisti sono al terzo posto per base imponibile denunciata al fisco.
L’intervento professionale del Consulente del Lavoro si colloca generalmente nell’area della consulenza alla piccolo-media impresa con una specializzazione nella gestione dei rapporti di lavoro, in linea con l’evoluzione del sistema produttivo che, secondo gli esperti di scenario, sarà nel futuro costituito da piccole imprese operanti in prevalenza nel terziario, dove la gestione delle risorse umane costituirà il vero fattore strategico di sviluppo.
In uno dei passi più significativi della ricerca svolta dal Censis, che vede nel consulente del lavoro un vero e proprio dirigente esterno alla piccola e media impresa, si legge: “Nel panorama delle professioni emergenti, quella del consulente del lavoro è certamente una figura emblematica di tutto un processo che nella società del terziario avanzato conduce progressivamente ad una accentuata specializzazione funzionale nel campo dei servizi”.
La legge 12/79 all’art. 1 comma 3 definisce Consulente del Lavoro solo chi è iscritto in uno dei 106 albi detenuti dai Consigli Provinciali. Da questo deriva la netta distinzione, voluta dal Legislatore e prevista nella citata legge, tra chi è “abilitato” all’esercizio di questa professione e chi, invece, ne è meramente “autorizzato” per alcune funzioni.
“La distinzione sta nel fatto che per essere iscritti all’Ordine – ed essere, quindi, abilitati all’esercizio della professione con relativo utilizzo del titolo professionale – bisogna svolgere il praticantato e superare l’esame di Stato, garanzia cioè di avere approfondito in modo specialistico le materie oggetto della professione di Consulente del Lavoro. Non a caso gli esami sono organizzati, gestiti e vigilati dal Ministero del lavoro, su previsione della medesima legge. Tutto questo, invece, non è richiesto per gli autorizzati, cioè gli altri soggetti che avendo altri requisiti rispetto a quelli sopracitati possono svolgere alcune delle funzioni attribuite invece alla categoria”.
Il riconoscimento della professione
La professione, inizialmente individuata con legge n° 1815/39, trova una sua prima specifica regolamentazione con la legge n° 1081/64 che istituisce l’albo dei consulenti del lavoro.
La dinamicità, propria della categoria professionale, e la spiccata attitudine all’aggregazione a livello associativo, hanno portato in breve tempo a due importanti tappe istituzionali:
– la costituzione, con la legge n° 1100/71, dell’E.N.P.A.C.L., Ente di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del lavoro, e la conseguente regolamentazione del sistema pensionistico e previdenziale, modificata dalla legge n° 249/91 e recentemente privatizzato;
– l’approvazione della legge n° 12/79 che disciplina l’ordinamento professionale definendone l’oggetto, i requisiti per l’iscrizione all’albo, le modalità relative all’esercizio della professione, l’organizzazione statutaria, le norme penali per l’esercizio abusivo della professione, l’autotutela e la disciplina interna, il segreto professionale.
Il percorso formativo
Secondo le norme dettate dalla legge istitutiva dell’ordinamento professionale, il titolo di studio richiesto è la laurea triennale o quinquennale in Giurisprudenza, Scienze economiche e commerciali o Scienze Politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro.
E’ richiesto inoltre un biennio di praticantato presso lo studio professionale di un consulente del lavoro o di uno dei professionisti individuati dall’art. 1 della legge 12/79.
Dopo il praticantato è necessario superare un esame di Stato, per l’abilitazione allo svolgimento dell’attività professionale, che prevede prove scritte e orali nelle seguenti discipline: diritto del lavoro e legislazione sociale, diritto tributario, diritto privato, pubblico e penale, ragioneria.
Dall’inizio degli anni ’80 la categoria si è attivata per ottenere una formazione mirata a livello universitario: sono nate così le scuole dirette a fini speciali per consulenti del lavoro in vari atenei italiani. Già dall’anno accademico 1989/90 è stata attivata, presso l’Università di Siena una scuola triennale per la formazione dei consulenti del lavoro, che ha rilasciato i primi diplomi al termine dell’anno accademico 1991/1992.
Negli anni successivi analoghi corsi sono stati istituiti anche presso numerosi altri atenei.
Il corso di durata triennale prevede esami obbligatori sia nell’area del diritto (tributario, del lavoro, commerciale, amministrativo, civile, penale, comparato internazionale comunitario) che in quelle della sociologia e dell’economia.
L’Università degli Studi di Milano, nell’ambito della facoltà di giurisprudenza, ha istituito un corso di laurea di 1° livello in “scienze dei servizi giuridici per Consulenti del lavoro”.