Whistleblowing

Regolamento per la segnalazione di illeciti e irregolarità – Whistleblowing

Art. 1 Il segnalante

Rientrano nella nozione di segnalante:

  • I dipendenti e i collaboratori del Consiglio Provinciale dell’Ordine;
  • i professionisti e consulenti esterni del Consiglio Provinciale dell’Ordine;
  • coloro che segnalano o divulgano informazioni acquisite nell’ambito di un rapporto di lavoro con il Consiglio provinciale nel frattempo terminato;
  • coloro che, in mancanza di un rapporto di lavoro in essere, segnalino informazioni acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali avviate dal Consiglio provinciale o durante il periodo di prova;
  • le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell’ente

 

Art. 2 Oggetto della segnalazione

La segnalazione può riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione e che si concretizzano in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

 

Art. 3 Istituzione del canale interno di segnalazione e modalità di presentazione della segnalazione

Il Consiglio Provinciale dell’Ordine attiva un canale di segnalazione diretta di illeciti al RPTC attraverso recapito presso l’ente di plico contenente la segnalazione.

La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse. Nella prima busta devono essere inseriti i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento. Nella seconda busta deve essere inserita la segnalazione. Entrambe le buste devono confluire in un plico recante, all’esterno, la dicitura “riservata al RPCT”.

 

Art. 4 Gestione delle segnalazioni

La gestione della segnalazione è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nominato dal Consiglio Provinciale dell’Ordine.

A seguito di ricezione della segnalazione, il RPTC avrà cura di provvedere alla protocollazione della stessa in apposito registro riservato e di fornire, entro 7 giorni, riscontro di ricevimento della segnalazione, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante.

Il RPTC manterrà le interlocuzioni con il segnalante a cui potrà richiedere, se necessario, eventuali integrazioni.

Il RPTC curerà di dar seguito alle segnalazioni ricevute svolgendo l’istruttoria necessaria, anche avvalendosi di audizioni e di acquisizioni documentali, comunicando al segnalante l’esito finale della segnalazione entro tre mesi dalla scadenza del settimo giorno dalla presentazione della segnalazione.

Il Consiglio Provinciale dell’Ordine provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sulla pagina della piattaforma le informazioni sull’utilizzo del canale interno e di quello esterno presso ANAC, con la chiara indicazione che le segnalazioni devono specificare che si vuole mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni.

Le segnalazioni anonime o non qualificabili quali “segnalazioni whistleblowing” verranno processate come segnalazioni ordinarie.

 

Art. 5 Protezione della riservatezza dei segnalanti

L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;

La protezione della riservatezza si applica anche a tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.

La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione,

La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

 

Art. 6 Conservazione della documentazione

Le segnalazioni e la documentazione ad esse relativa sono conservata per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della stessa.

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